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BIlancio di esercizio di ENAV S.p.A.
contratti di leasing per entrambe le parti, il locatore ed il locatario. Sebbene l’IFRS 16
non modifichi la definizione di contratto di leasing fornita dallo IAS 17, la principale
novità è rappresentata dall’introduzione del concetto di controllo all’interno della
definizione. In particolare, per determinare se un contratto rappresenta o meno
un leasing, l’IFRS 16 richiede di verificare se il locatario abbia o meno il diritto di
controllare l’utilizzo di una determinata attività per un determinato periodo di tempo.
L’IFRS 16 elimina la classificazione dei leasing quali operativi o finanziari, come
richiesto dallo IAS 17, introducendo un unico metodo di rilevazione contabile per i
tutti i contratti di leasing. Sulla base di tale nuovo modello, il locatario deve rilevare:
i) nello stato patrimoniale, le attività e le passività per tutti i contratti di leasing che
abbiano una durata superiore ai 12 mesi, a meno che l’attività sottostante abbia un
modico valore; ii) a Conto Economico, gli ammortamenti delle attività relative ai
leasing separatamente dagli interessi relativi alle connesse passività.
Con riferimento al soggetto locatore, l’IFRS 16 replica, sostanzialmente, i requisiti
di rilevazione contabili previsti dallo IAS 17. Pertanto, il locatore dovrà continuare
a classificare e a rilevare, differentemente, i leasing in bilancio a seconda della loro
natura, operativa o finanziaria. Il principio sarà applicabile, previa omologazione, a
partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019. ENAV sta valutando i
potenziali effetti derivanti dalla futura applicazione del nuovo standard.
Modifiche allo IAS 1 - Iniziativa di informativa, emesso a dicembre 2014. Le modifiche,
parte di una più ampia iniziativa di miglioramento della presentazione e delle
disclosure del bilancio, includono aggiornamenti nelle seguenti aree:
• materialità: è stato chiarito che il concetto di materialità si applica al bilancio nel
suo complesso e che l’inclusione di informazioni immateriali potrebbe inficiare
l’utilità dell’informativa finanziaria;
• disaggregazione e subtotali: è stato chiarito che le specifiche voci di Conto
Economico, del prospetto dell’utile complessivo del periodo e di stato patrimoniale
possono essere disaggregate. Sono stati introdotti, inoltre, nuovi requisiti per
l’utilizzo dei subtotali;
• struttura delle note: è stato chiarito che le società hanno un certo grado di
flessibilità circa l’ordine con cui vengono presentate le note al bilancio. È stato
inoltre enfatizzato che, nello stabilire tale ordine, la società deve tenere conto dei
requisiti della comprensibilità e della comparabilità del bilancio;
• partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: la quota di altri
componenti di Conto Economico complessivo relativa a partecipazioni in collegate
e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto deve essere bipartita
tra la parte riclassificabile e quella non riclassificabile a Conto Economico; tali
quote devono essere presentate, come autonome voci, nell’ambito delle rispettive
sezioni del prospetto di Conto Economico complessivo.
Le modifiche saranno applicabili a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio
2016 o successivamente. ENAV non prevede impatti derivanti dall’applicazione
futura delle nuove disposizioni.
ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015 195