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BIlancio di esercizio di ENAV S.p.A.

 contratti di leasing per entrambe le parti, il locatore ed il locatario. Sebbene l’IFRS 16
 non modifichi la definizione di contratto di leasing fornita dallo IAS 17, la principale
 novità è rappresentata dall’introduzione del concetto di controllo all’interno della
 definizione. In particolare, per determinare se un contratto rappresenta o meno
 un leasing, l’IFRS 16 richiede di verificare se il locatario abbia o meno il diritto di
 controllare l’utilizzo di una determinata attività per un determinato periodo di tempo.
 L’IFRS 16 elimina la classificazione dei leasing quali operativi o finanziari, come
 richiesto dallo IAS 17, introducendo un unico metodo di rilevazione contabile per i
 tutti i contratti di leasing. Sulla base di tale nuovo modello, il locatario deve rilevare:
 i) nello stato patrimoniale, le attività e le passività per tutti i contratti di leasing che
 abbiano una durata superiore ai 12 mesi, a meno che l’attività sottostante abbia un
 modico valore; ii) a Conto Economico, gli ammortamenti delle attività relative ai
 leasing separatamente dagli interessi relativi alle connesse passività.
 Con riferimento al soggetto locatore, l’IFRS 16 replica, sostanzialmente, i requisiti
 di rilevazione contabili previsti dallo IAS 17. Pertanto, il locatore dovrà continuare
 a classificare e a rilevare, differentemente, i leasing in bilancio a seconda della loro
 natura, operativa o finanziaria. Il principio sarà applicabile, previa omologazione, a
 partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019. ENAV sta valutando i
 potenziali effetti derivanti dalla futura applicazione del nuovo standard.
 Modifiche allo IAS 1 - Iniziativa di informativa, emesso a dicembre 2014. Le modifiche,
 parte di una più ampia iniziativa di miglioramento della presentazione e delle
 disclosure del bilancio, includono aggiornamenti nelle seguenti aree:
•	 materialità: è stato chiarito che il concetto di materialità si applica al bilancio nel

   suo complesso e che l’inclusione di informazioni immateriali potrebbe inficiare
   l’utilità dell’informativa finanziaria;
•	 disaggregazione e subtotali: è stato chiarito che le specifiche voci di Conto
   Economico, del prospetto dell’utile complessivo del periodo e di stato patrimoniale
   possono essere disaggregate. Sono stati introdotti, inoltre, nuovi requisiti per
   l’utilizzo dei subtotali;
•	 struttura delle note: è stato chiarito che le società hanno un certo grado di
   flessibilità circa l’ordine con cui vengono presentate le note al bilancio. È stato
   inoltre enfatizzato che, nello stabilire tale ordine, la società deve tenere conto dei
   requisiti della comprensibilità e della comparabilità del bilancio;
•	 partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: la quota di altri
   componenti di Conto Economico complessivo relativa a partecipazioni in collegate
   e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto deve essere bipartita
   tra la parte riclassificabile e quella non riclassificabile a Conto Economico; tali
   quote devono essere presentate, come autonome voci, nell’ambito delle rispettive
   sezioni del prospetto di Conto Economico complessivo.
 Le modifiche saranno applicabili a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio
 2016 o successivamente. ENAV non prevede impatti derivanti dall’applicazione
 futura delle nuove disposizioni.

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