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BIlancio di esercizio di ENAV S.p.A.
4. Nuovi principi contabili, interpretazioni e modifiche
adottate dalla società
Ad integrazione dei principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2014, si riportano di seguito le principali modifiche
intervenute durante l’esercizio 2015 sui principi contabili di prima adozione a
decorrere dal 1° gennaio 2015, rilevanti per la Società, nonché le interpretazioni
e modifiche ai principi, non ancora in vigore o non ancora omologati dalla Unione
Europea, che potrebbero trovare applicazione in futuro nel bilancio separato di ENAV.
• IFRIC 21 Tributi - L’interpretazione definisce il momento in cui una società deve
rilevare in bilancio una passività a fronte del proprio obbligo di pagare tasse, diverse
dalle imposte sui redditi, dovute allo Stato o, in generale, a Organismi locali o
internazionali. In particolare, l’interpretazione dispone che la predetta passività
debba essere rilevata in bilancio quando si verifica il fatto vincolante che genera
l’obbligazione al pagamento del tributo, così come definito dalla legislazione.
Qualora il fatto vincolante si verifichi lungo un determinato arco temporale (ad
esempio, la generazione di ricavi in un determinato periodo di tempo), la passività
deve essere rilevata progressivamente. Se l’obbligazione a pagare un tributo
scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima (ad esempio, il raggiungimento
di un ammontare minimo di ricavi generati), la corrispondente passività è rilevata
nel momento in cui tale soglia è raggiunta. L’applicazione del principio non ha
prodotto impatti nel bilancio di esercizio.
• Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2011 – 2013, contiene modifiche formali e
chiarimenti a principi già esistenti. In particolare, sono stati modificati i seguenti
principi:
-- IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, in cui
lo IASB ha chiarito che un first-time adopter può adottare un nuovo IFRS, la
cui adozione non è ancora obbligatoria, se l’IFRS permette un’applicazione
anticipata.
-- IFRS 3 Aggregazioni aziendali, le modifiche apportate al principio chiariscono che
un corrispettivo potenziale classificato come un’attività o una passività deve
essere misurato al fair value ad ogni data di chiusura dell’esercizio, con rilevazione
degli effetti a Conto Economico, a prescindere dal fatto che il corrispettivo
potenziale sia uno strumento finanziario oppure un’attività o una passività non
finanziaria. Inoltre, si chiarisce che l’IFRS 3 non è applicabile a tutte le operazioni
di costituzione di una joint venture.
-- IFRS 13 Valutazione del fair value, la modifica chiarisce che l’eccezione
prevista dal principio di valutare le attività e le passività finanziarie basandosi
sull’esposizione netta di portafoglio (the portfolio exception) si applica a tutti i
contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 anche
se non soddisfano i requisiti previsti dallo IAS 32 per essere classificati come
attività o passività finanziarie.
192 ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015