Page 100 - ENAV ITA_Relazione Finanziaria Annuale 2014
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Note Illustrative del Gruppo ENAV                                                99

che iniziano il 1° gennaio 2016 o successivamente. Tali modifiche non sono
ancora state approvate dall’Unione Europea ed ENAV non prevede effetti
contabili rilevanti derivanti dall’applicazione delle modifiche.

Modifiche all’IFRS 10 e IAS 28 – vendita o conferimento di attività tra un
investitore e le sue collegate o joint venture. Lo IASB ha pubblicato l’11
settembre 2014 le modifiche ai principi IFRS 10 – Bilancio consolidato
e IAS 28 – partecipazioni in imprese collegate e joint venture, al fine di
coordinare la disciplina di contabilizzazione delle operazioni di vendita o
conferimento di attività tra un investitore e le sue collegate o joint venture.
Le modifiche introdotte hanno la finalità di chiarire il trattamento contabile
in relazione ad utili o perdite derivanti da transazioni con joint venture o
società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto. Lo IASB ha
stabilito che le modifiche siano applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.
Tali modifiche non sono ancora state approvate dall’Unione Europea ed
il Gruppo non prevede effetti contabili rilevanti derivanti dall’applicazione
delle modifiche.

Modifiche allo IAS 27 – Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato. Le
modifiche consentono l’applicazione del metodo del patrimonio netto nel
bilancio separato per la contabilizzazione delle partecipazioni in imprese
controllate, collegate e joint venture. Le modifiche sono efficaci per gli
esercizi che iniziano il 1° gennaio 2016 o successivamente, è consentita
l’applicazione anticipata. Il Gruppo non prevede effetti contabili rilevanti
derivanti dall’applicazione delle modifiche.

Modifiche allo IAS 1 – Iniziativa sulle disclosure. Le modifiche proposte
riguardano essenzialmente il concetto di materialità dell’informativa, i
requisiti per l’utilizzo dei subtotali, le possibilità di disaggregazione delle
voci, la struttura delle note e la classificazione nel prospetto del conto
economico complessivo della quota OCI relativa alle partecipazioni
valutate con il metodo del patrimonio netto. Le modifiche si applicano a
partire dal 1° gennaio 2016, ma è consentita un’applicazione anticipata, e
sono attualmente all’esame dell’Unione Europea. Trattandosi di modifiche
alle informazioni da fornire in bilancio, non comportano impatti sul bilancio
consolidato.

Modifiche all’IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 – investimenti in partecipazioni.
Le modifiche chiariscono che se la Capogruppo redige un bilancio in
conformità al principio IFRS 10, l’esenzione dalla presentazione del bilancio
consolidato si estende alle controllate di una investment entity, a loro volta
qualificate come investment entity. L’applicazione delle modifiche non si
prevede produrrà impatti nella predisposizione del bilancio consolidato.

Ifric 21 – Tributi. L’interpretazione definisce il momento in cui una società
deve rilevare in bilancio una passività a fronte del proprio obbligo di pagare
tasse, diverse dalle imposte sui redditi, dovute allo Stato o, in generale, a
Organismi locali o internazionali. In particolare, l’interpretazione dispone
che la predetta passività debba essere rilevata in bilancio quando l’evento
che determina l’obbligo di pagare la tassa (ad esempio, raggiungimento
di una determinata soglia di ricavi), così come definito dalla legislazione,
si verifica. Qualora l’evento che determina il predetto obbligo si verifichi
lungo uno specifico periodo di tempo, la passività deve essere rilevata
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