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194 ENAV – Relazione Finanziaria Annuale 2014

                                                    2014 che si riverseranno negli esercizi successivi fino al 2020 come
                                                    commentato in nota 10. L’effetto della fiscalità differita a seguito della
                                                    transizione ai principi contabili internazionali riguarda alcune poste che
                                                    continueranno ad avere una valenza solo fiscale per la diversa rilevazione
                                                    contabile attuata nel bilancio, in coerenza con quanto richiesto dai principi
                                                    contabili internazionali, a partire dalla data di First Time Adoption definita
                                                    il 1° gennaio 2011 rispetto ai criteri fiscali la cui data di prima adozione degli
                                                    IAS coincide con il 1 gennaio 2014. L’attualizzazione del TFR ha rilevato
                                                    una perdita attuariale che ha quindi comportato la rilevazione di imposte
                                                    anticipate al netto del rigiro delle imposte differite iscritte nell’esercizio
                                                    precedente sull’utile attuariale.

                                                    Le passività per imposte differite presentano un saldo complessivo di
                                                    3.279 migliaia di euro e si riferiscono, oltre a quanto già precedentemente
                                                    riportato in merito alla transizione agli IFRS, agli interessi di mora di esercizi
                                                    precedenti non ancora incassati e quindi tassati fiscalmente. La rilevazione
                                                    del fair value del derivato ha determinato un plusvalore pari a 1.863 migliaia
                                                    di euro che ha quindi portato all’iscrizione di imposte differite rispetto
                                                    al precedente esercizio in cui si era riscontrata una perdita di valore e la
                                                    rilevazione di imposte anticipate.

                                               9. Crediti tributari correnti e non correnti

                                                    I crediti tributari non correnti, invariati rispetto al 2013, ammontano a
                                                    23.164 migliaia di euro e si riferisce al credito per la maggiore imposta IRES
                                                    versata negli anni 2007/2011 per effetto della mancata deduzione dell’Irap
                                                    relativa alle spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato,
                                                    come da istanza di rimborso presentata il 6 marzo 2013. In particolare, il
                                                    diritto di rimborso trae origine dall’art. 2 del D.L. 201/2011 che ha ammesso
                                                    la deducibilità analitica dal reddito d’impresa dell’IRAP, precedentemente
                                                    ammessa solo nella misura del 10 per cento dell’imposta versata, decreto
                                                    successivamente integrato con il decreto legge n. 16 del 2012 all’art. 4
                                                    comma 12 al fine di estendere tale possibilità anche ai periodi di imposta
                                                    precedenti con decorrenza dal periodo di imposta 2007. Con riferimento ai
                                                    tempi del rimborso del credito, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
                                                    prevede dei rimborsi partendo dai periodi di imposta più remoti ed in base
                                                    all’ordine di trasmissione dei flussi telematici, e stabilisce i criteri nei casi
                                                    in cui non vi sia una piena capienza di disponibilità finanziarie, a tal fine si
                                                    è ritenuto prudenziale classificare tale credito tra le attività non correnti.
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