Page 195 - ENAV ITA_Relazione Finanziaria Annuale 2014
P. 195
194 ENAV – Relazione Finanziaria Annuale 2014
2014 che si riverseranno negli esercizi successivi fino al 2020 come
commentato in nota 10. L’effetto della fiscalità differita a seguito della
transizione ai principi contabili internazionali riguarda alcune poste che
continueranno ad avere una valenza solo fiscale per la diversa rilevazione
contabile attuata nel bilancio, in coerenza con quanto richiesto dai principi
contabili internazionali, a partire dalla data di First Time Adoption definita
il 1° gennaio 2011 rispetto ai criteri fiscali la cui data di prima adozione degli
IAS coincide con il 1 gennaio 2014. L’attualizzazione del TFR ha rilevato
una perdita attuariale che ha quindi comportato la rilevazione di imposte
anticipate al netto del rigiro delle imposte differite iscritte nell’esercizio
precedente sull’utile attuariale.
Le passività per imposte differite presentano un saldo complessivo di
3.279 migliaia di euro e si riferiscono, oltre a quanto già precedentemente
riportato in merito alla transizione agli IFRS, agli interessi di mora di esercizi
precedenti non ancora incassati e quindi tassati fiscalmente. La rilevazione
del fair value del derivato ha determinato un plusvalore pari a 1.863 migliaia
di euro che ha quindi portato all’iscrizione di imposte differite rispetto
al precedente esercizio in cui si era riscontrata una perdita di valore e la
rilevazione di imposte anticipate.
9. Crediti tributari correnti e non correnti
I crediti tributari non correnti, invariati rispetto al 2013, ammontano a
23.164 migliaia di euro e si riferisce al credito per la maggiore imposta IRES
versata negli anni 2007/2011 per effetto della mancata deduzione dell’Irap
relativa alle spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato,
come da istanza di rimborso presentata il 6 marzo 2013. In particolare, il
diritto di rimborso trae origine dall’art. 2 del D.L. 201/2011 che ha ammesso
la deducibilità analitica dal reddito d’impresa dell’IRAP, precedentemente
ammessa solo nella misura del 10 per cento dell’imposta versata, decreto
successivamente integrato con il decreto legge n. 16 del 2012 all’art. 4
comma 12 al fine di estendere tale possibilità anche ai periodi di imposta
precedenti con decorrenza dal periodo di imposta 2007. Con riferimento ai
tempi del rimborso del credito, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
prevede dei rimborsi partendo dai periodi di imposta più remoti ed in base
all’ordine di trasmissione dei flussi telematici, e stabilisce i criteri nei casi
in cui non vi sia una piena capienza di disponibilità finanziarie, a tal fine si
è ritenuto prudenziale classificare tale credito tra le attività non correnti.