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crediti è riferita ai balance iscritti negli esercizi precedenti e nell’esercizio
2014 che si riverseranno negli esercizi successivi fino al 2020 come
commentato in nota 11. L’effetto della fiscalità differita a seguito della
transizione ai principi contabili internazionali riguarda alcune poste che
continueranno ad avere una valenza solo fiscale per la diversa rilevazione
contabile attuata nel bilancio, in coerenza con quanto richiesto dai principi
contabili internazionali, a partire dalla data di First Time Adoption definita
il 1° gennaio 2011 rispetto ai criteri fiscali la cui data di prima adozione
degli IAS coincide con il 1 gennaio 2014. La valutazione del TFR secondo
le regole proprie dello IAS 19 ha prodotto una perdita attuariale che ha
quindi comportato la rilevazione di imposte anticipate al netto del rigiro
delle imposte differite iscritte nell’esercizio precedente sull’utile attuariale.
Nella voce di dettaglio altri è compresa anche la fiscalità differita derivante
dall’eliminazione dei margini intercompany.
Le passività per imposte differite presentano un saldo complessivo di
3.280 migliaia di euro e si riferiscono, oltre a quanto già precedentemente
riportato in merito alla transizione agli IFRS, agli interessi di mora di
esercizi precedenti non ancora incassati e quindi soggetti a tassazione.
La rilevazione del fairv value del derivato ha determinato un plusvalore
pari a 1.863 migliaia di euro che ha quindi portato all’iscrizione di imposte
differite rispetto al precedente esercizio in cui si era riscontrata una perdita
di valore e la rilevazione di imposte anticipate.
10. Crediti tributari correnti e non correnti
I crediti tributari non correnti, invariati rispetto al 2013, ammontano
a 25.232 migliaia di euro e si riferiscono al credito per la maggiore
imposta IRES versata negli anni 2007/2011 dal Gruppo per effetto della
mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese sostenute per il personale
dipendente ed assimilato. In particolare, il diritto di rimborso trae origine
dall’art. 2 del D.L. 201/2011 che ha ammesso la deducibilità analitica dal
reddito d’impresa dell’IRAP, precedentemente ammessa solo nella misura
del 10 per cento dell’imposta versata, decreto successivamente integrato
con il decreto legge n. 16 del 2012 all’art. 4 comma 12 al fine di estendere
tale possibilità anche ai periodi di imposta precedenti con decorrenza dal
periodo di imposta 2007. Con riferimento ai tempi del rimborso del credito,
il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede dei rimborsi partendo
dai periodi di imposta più remoti ed in base all’ordine di trasmissione dei
flussi telematici, e stabilisce i criteri nei casi in cui non vi sia una piena
capienza di disponibilità finanziarie, a tal fine si è ritenuto prudenziale
classificare tale credito tra le attività non correnti.