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108 ENAV – Relazione Finanziaria Annuale 2014

                                                    crediti è riferita ai balance iscritti negli esercizi precedenti e nell’esercizio
                                                    2014 che si riverseranno negli esercizi successivi fino al 2020 come
                                                    commentato in nota 11. L’effetto della fiscalità differita a seguito della
                                                    transizione ai principi contabili internazionali riguarda alcune poste che
                                                    continueranno ad avere una valenza solo fiscale per la diversa rilevazione
                                                    contabile attuata nel bilancio, in coerenza con quanto richiesto dai principi
                                                    contabili internazionali, a partire dalla data di First Time Adoption definita
                                                    il 1° gennaio 2011 rispetto ai criteri fiscali la cui data di prima adozione
                                                    degli IAS coincide con il 1 gennaio 2014. La valutazione del TFR secondo
                                                    le regole proprie dello IAS 19 ha prodotto una perdita attuariale che ha
                                                    quindi comportato la rilevazione di imposte anticipate al netto del rigiro
                                                    delle imposte differite iscritte nell’esercizio precedente sull’utile attuariale.
                                                    Nella voce di dettaglio altri è compresa anche la fiscalità differita derivante
                                                    dall’eliminazione dei margini intercompany.

                                                    Le passività per imposte differite presentano un saldo complessivo di
                                                    3.280 migliaia di euro e si riferiscono, oltre a quanto già precedentemente
                                                    riportato in merito alla transizione agli IFRS, agli interessi di mora di
                                                    esercizi precedenti non ancora incassati e quindi soggetti a tassazione.
                                                    La rilevazione del fairv value del derivato ha determinato un plusvalore
                                                    pari a 1.863 migliaia di euro che ha quindi portato all’iscrizione di imposte
                                                    differite rispetto al precedente esercizio in cui si era riscontrata una perdita
                                                    di valore e la rilevazione di imposte anticipate.

                                               10. Crediti tributari correnti e non correnti

                                                    I crediti tributari non correnti, invariati rispetto al 2013, ammontano
                                                    a 25.232 migliaia di euro e si riferiscono al credito per la maggiore
                                                    imposta IRES versata negli anni 2007/2011 dal Gruppo per effetto della
                                                    mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese sostenute per il personale
                                                    dipendente ed assimilato. In particolare, il diritto di rimborso trae origine
                                                    dall’art. 2 del D.L. 201/2011 che ha ammesso la deducibilità analitica dal
                                                    reddito d’impresa dell’IRAP, precedentemente ammessa solo nella misura
                                                    del 10 per cento dell’imposta versata, decreto successivamente integrato
                                                    con il decreto legge n. 16 del 2012 all’art. 4 comma 12 al fine di estendere
                                                    tale possibilità anche ai periodi di imposta precedenti con decorrenza dal
                                                    periodo di imposta 2007. Con riferimento ai tempi del rimborso del credito,
                                                    il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede dei rimborsi partendo
                                                    dai periodi di imposta più remoti ed in base all’ordine di trasmissione dei
                                                    flussi telematici, e stabilisce i criteri nei casi in cui non vi sia una piena
                                                    capienza di disponibilità finanziarie, a tal fine si è ritenuto prudenziale
                                                    classificare tale credito tra le attività non correnti.
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