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data di prima applicazione obbligatoria del principio, il quale è disponibile
per l’applicazione immediata. La Società sta valutando gli impatti contabili
legati all’applicazione del principio.
IFRS 14 – Regulatory deferral accounts. Il nuovo principio consente ai
soggetti che transitano ai principi contabili internazionali di continuare a
rilevare gli ammontari relativi alle tariffe regolamentate iscritti in base ai
previgenti principi adottati, in sede di prima adozione dei principi contabili
internazionali. Lo standard non è applicabile per le società che già redigono
il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Le modifiche saranno
applicabili retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi
che hanno inizio il 1° gennaio 2016 o successivamente. L’applicazione del
principio non comporterà impatti per la Società.
IFRS 15 – Ricavi da contratti con i clienti. Sostituisce lo IAS 18, IAS 11,
IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 e SIC 31. Il principio definisce un framework
di riferimento per la rilevazione e misurazione dei ricavi nonché per la
correlata informativa. L’IFRS 15 è stato pubblicato a maggio 2014 e sarà
applicabile agli esercizi che hanno inizio il 1 gennaio 2017. La Società sta
valutando gli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo principio.
Modifiche allo IAS 16 e IAS 38 – chiarimento circa i metodi accettabili di
ammortamento. In data 12 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato alcune
modifiche allo IAS 16 e IAS 38. Le modifiche mirano a chiarire quali
metodologie di ammortamento risultano accettabili nell’ambito di tali
principi. In particolare, si introduce la presunzione di non appropriatezza di
un criterio di ammortamento basato sui ricavi che possono essere generati
dall’attività materiale e immateriale. Le modifiche dovranno essere applicate
prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio
2016; è consentita la loro applicazione anticipata. Tali modifiche non sono
ancora state approvate dall’Unione Europea ed ENAV non prevede effetti
contabili rilevanti derivanti dall’applicazione delle modifiche.
Modifiche all’IFRS 11 - contabilizzazione dell’acquisizione di una interessenza
in una joint operation. Le modifiche introdotte forniscono chiarimenti in
merito al trattamento contabile delle acquisizioni di interessenze in joint
operation. Lo IASB ha previsto che le modifiche siano applicabili ai bilanci
che iniziano il 1° gennaio 2016 o successivamente. Tali modifiche non sono
ancora state approvate dall’Unione Europea ed ENAV non prevede effetti
contabili rilevanti derivanti dall’applicazione delle modifiche.
Modifiche all’IFRS 10 e IAS 28 – vendita o conferimento di attività tra un investitore
e le sue collegate o joint venture. Lo IASB ha pubblicato l’11 settembre 2014 le
modifiche ai principi IFRS 10 – Bilancio consolidato e IAS 28 – partecipazioni
in imprese collegate e joint venture, al fine di coordinare la disciplina di
contabilizzazione delle operazioni di vendita o conferimento di attività tra un
investitore e le sue collegate o joint venture. Le modifiche introdotte hanno
la finalità di chiarire il trattamento contabile in relazione ad utili o perdite
derivanti da transazioni con joint venture o società collegate valutate con
il metodo del patrimonio netto. Lo IASB ha stabilito che le modifiche siano
applicabili a partire dal 1° gennaio 2016. Tali modifiche non sono ancora
state approvate dall’Unione Europea ed ENAV non prevede effetti contabili
rilevanti derivanti dall’applicazione delle modifiche.