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(presupposto indispensabile per consolidare una partecipata), lasciando
invariate le tecniche di consolidamento previste dal previgente IAS 27.
Diversamente dai precedenti principi contabili, rispetto ai quali l’analisi
dell’esistenza del presupposto del controllo era collegata, in assenza della
detenzione della maggioranza dei diritti di voto reali o potenziali, all’analisi dei
rischi e benefici legati all’interessenza partecipativa, il nuovo principio IFRS
10 pone l’enfasi sulla presenza dei seguenti tre elementi, la cui valutazione è
indispensabile ai fini della valutazione della presenza del controllo: l’esposizione
alla variabilità dei rendimenti derivanti dal rapporto partecipativo; il legame
tra il potere ed i rendimenti, ossia la capacita di influenzare i rendimenti
della partecipata esercitando su quest’ultima il proprio potere decisionale.
L’applicazione del principio non produce effetti nella predisposizione del
bilancio separato.
“IAS 27 – Bilancio separato”. Il principio IAS 27 è stato modificato
contestualmente all’emissione dell’IFRS 10 e dell’IFRS 12: le modifiche, oltre
a riguardare la denominazione, hanno riguardato l’eliminazione di tutti
i riferimenti riguardanti la redazione del bilancio consolidato, lasciando
inalterati le restanti disposizioni. Il vigente IAS 27 si limita a prescrivere i criteri
di rilevazione e misurazione, nonché l’informativa da presentare nei bilanci
separati per quanto concerne le partecipazioni in società controllate, collegate
e joint venture. L’applicazione del principio non ha prodotto impatti nella
predisposizione del bilancio separato della Società.
“IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto”. Il principio sostituisce lo “IAS 31
- Partecipazioni in Joint Venture” ed il “SIC 13 - Imprese sotto controllo
congiunto – conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo”. Il
nuovo principio introduce un diverso processo valutativo con riferimento alla
valutazione degli accordi di controllo congiunto, dando prevalenza all’analisi dei
diritti e obblighi attribuiti alle parti dell’accordo, in luogo della valutazione della
forma dell’accordo sulla quale faceva leva il precedente modello valutativo.
L’applicazione del principio non ha prodotto impatti nella predisposizione del
bilancio separato della Società.
“IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e joint venture”. Il principio IAS 28
è stato modificato contestualmente all’emissione dell’IFRS 11 e dell’IFRS 12:
il principio disciplina l’applicazione del metodo del Patrimonio Netto, criterio
utilizzato per la valutazione, nel bilancio consolidato, delle partecipazioni in
società collegate e nelle joint venture. L’applicazione del principio non ha
prodotto impatti nella predisposizione del bilancio separato della Società.
“IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità”. Il principio delinea
l’informativa da presentare in materia di partecipazioni in società controllate,
collegate, joint operation, joint venture, structured entities. L’applicazione del
principio non ha prodotto impatti nella predisposizione del bilancio separato
della Società.
“Modifiche allo IAS 32 – Compensazione di attività e passività finanziarie”. Il
principio IAS 32 dispone che un’attività e una passività finanziaria debbano
essere compensate e il relativo saldo netto esposto nello stato patrimoniale,
quando e soltanto quando una società: