Page 186 - ENAV ITA_Relazione Finanziaria Annuale 2014
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Note Illustrative di ENAV SpA 185
Modifiche allo IAS 27 – Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato. Le
modifiche consentono l’applicazione del metodo del patrimonio netto nel
bilancio separato per la contabilizzazione delle partecipazioni in imprese
controllate, collegate e joint venture. Le modifiche sono efficaci per gli
esercizi che iniziano il 1° gennaio 2016 o successivamente, è consentita
l’applicazione anticipata. ENAV sta valutando l’impatto legato all’adozione
delle nuove disposizioni nel bilancio separato.
Modifiche allo IAS 1 – Iniziativa sulle disclosure. Le modifiche proposte
riguardano essenzialmente il concetto di materialità dell’informativa, i
requisiti per l’utilizzo dei subtotali, le possibilità di disaggregazione delle
voci, la struttura delle note e la classificazione nel prospetto del conto
economico complessivo della quota OCI relativa alle partecipazioni
valutate con il metodo del patrimonio netto. Le modifiche si applicano a
partire dal 1° gennaio 2016, ma è consentita un’applicazione anticipata, e
sono attualmente all’esame dell’Unione Europea. Trattandosi di modifiche
alle informazioni da fornire in bilancio, non comportano impatti sul bilancio
della Società.
Modifiche all’IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 – investimenti in partecipazioni.
Le modifiche chiariscono che se la Capogruppo redige un bilancio in
conformità al principio IFRS 10, l’esenzione dalla presentazione del bilancio
consolidato si estende alle controllate di una investment entity, a loro
volta qualificate come investment entity. Non si prevedono impatti nella
predisposizione del bilancio separato della Società.
Ifric 21 – Tributi. L’interpretazione definisce il momento in cui una società
deve rilevare in bilancio una passività a fronte del proprio obbligo di pagare
tasse, diverse dalle imposte sui redditi, dovute allo Stato o, in generale, a
Organismi locali o internazionali. In particolare, l’interpretazione dispone
che la predetta passività debba essere rilevata in bilancio quando l’evento
che determina l’obbligo di pagare la tassa (ad esempio, raggiungimento
di una determinata soglia di ricavi), così come definito dalla legislazione,
si verifica. Qualora l’evento che determina il predetto obbligo si verifichi
lungo uno specifico periodo di tempo, la passività deve essere rilevata
progressivamente. L’interpretazione sarà applicabile retroattivamente a
partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2014. L’interpretazione è
stata omologata dall’Unione Europea nel corso del 2014 ed il regolamento
comunitario ha stabilito la sua applicazione al più tardi a partire dalla data
di inizio del primo esercizio che inizi successivamente al 16 giugno 2014. La
stessa, pertanto, sarà applicata da ENAV a partire dall’esercizio 2015 e non
si prevedono impatti derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni.
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010 - 2012 e 2011 – 2013. Il 12
dicembre 2013 lo IASB ha pubblicato i suddetti documenti che recepiscono
le modifiche ai principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento
degli stessi, concentrandosi su modifiche valutate necessarie ma non
urgenti. Le modifiche sono di carattere formale e riguardano chiarimenti ai
principi attualmente in vigore. L’applicazione delle suddette modifiche non
si prevede avrà impatti significativi per la Società.