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La tutela dei diritti umani
Per quanto il Gruppo, in virtù delle attività svolte e della L’altro ambito particolarmente delicato riguarda il tratta-
localizzazione geografica, non sia esposta a rischi par- mento di informazioni individuali e di diritti propri del
ticolarmente rilevanti inerenti il tema della violazione dei lavoratore sui luoghi di lavoro, a salvaguardia dei diritti
diritti umani, esistono aree all’interno del Gruppo in cui, di riservatezza, secondo il quadro di protezione della
in virtù della loro natura di infrastruttura critica e anche privacy disegnato a livello nazionale ed europeo, i cui
di obiettivo sensibile, il personale riceve una specifica principi fondanti sono pienamente accolti ed esplicitati
attenzione protettiva finalizzata a mantenere elevatissi- nelle più elevate politiche di Gruppo. In tale ambito, il
mi standard di sicurezza senza per questo venire meno Gruppo pone attenzione al rispetto normativo di divieto
alla tutela dei diritti della persona, in adempimento agli di controllo anche indiretto dei lavoratori, sancito dalla L.
obblighi propri del datore di lavoro, codificati nell’art. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), segnatamente per
2087 del Codice Civile ed espressivi di rango costituzio- quanto attiene al controllo a distanza dei lavoratori con
nale nella tutela della dignità ed integrità del lavoratore e impianti di videosorveglianza e all’impiego di guardie
nell’esercizio dell’attività di impresa – vieppiù se pubbli- giurate. Per i primi, introducendo il più ampio e traspa-
ca – finalizzata all’utilità sociale. rente dialogo con le rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori e l’utilizzo degli strumenti in forma leale trasparente
Questo vale sia nella protezione della vita e dell’incolu- e per i secondi, in modalità espressa, il relativo divieto
mità del personale e dei terzi che anche occasionalmen- come parte integrante dei capitolati speciali che rego-
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te si trovino nelle infrastrutture ENAV, in considerazione lano gli appalti relativi ai servizi di vigilanza. Inoltre i
del cosiddetto “rischio criminoso” da considerare nelle sistemi di protezione informatica, che possano prevedere
valutazioni analitiche proprie del D. Lgs. 81/2008 in forme di verifica e controllo, sono coerenti con i principi
cui il datore di lavoro deve prevenire, elidere o mitigare dell’art. 4 della L. 300/1970, come novellati dall’art. 23
qualunque rischio che possa interferire con i valori costi- del D. Lgs. 151/2015, per i quali è data ampia e tra-
tuzionali della vita umana e dell’incolumità. Ma anche sparente informativa al personale ed alle rappresentanze
quale logica estensione del concetto di “luogo di lavoro”, sindacali. Una nota di rilevo è l’azione di coordinamento
a tutela del personale del Gruppo che opera in missio- svolta con le Istituzioni. Infatti, in virtù della delicatezza
ne, in paesi potenzialmente pericolosi, in particolare per del ruolo rivestito dal personale del Gruppo ENAV, esiste
gli effetti derivanti dall’instabilità politica, dalle azioni di la necessità di rafforzare la protezione del lavoratore da
gruppi terroristici o anche per condizioni igienico-sanita- qualsiasi fattore di natura esterna che possa essere con-
rie e di salute critiche. siderato rischio inerente alla prestazione lavorativa o sul