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La tutela dei diritti umani



                          Per quanto il Gruppo, in virtù delle attività svolte e della  L’altro ambito particolarmente delicato riguarda il tratta-
                          localizzazione geografica, non sia esposta a rischi par-  mento di informazioni individuali e di diritti propri del
                          ticolarmente rilevanti inerenti il tema della violazione dei  lavoratore sui luoghi di lavoro, a salvaguardia dei diritti
                          diritti umani, esistono aree all’interno del Gruppo in cui,  di riservatezza, secondo il quadro di protezione della
                          in virtù della loro natura di infrastruttura critica e anche  privacy disegnato a livello nazionale ed europeo, i cui
                          di obiettivo sensibile, il personale riceve una specifica  principi fondanti sono pienamente accolti ed esplicitati
                          attenzione protettiva finalizzata a mantenere elevatissi-  nelle più elevate politiche di Gruppo. In tale ambito, il
                          mi standard di sicurezza senza per questo venire meno  Gruppo pone attenzione al rispetto normativo di divieto
                          alla tutela dei diritti della persona, in adempimento agli  di controllo anche indiretto dei lavoratori, sancito dalla L.
                          obblighi propri del datore di lavoro, codificati nell’art.  300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), segnatamente per
                          2087 del Codice Civile ed espressivi di rango costituzio-  quanto attiene al controllo a distanza dei lavoratori con
                          nale nella tutela della dignità ed integrità del lavoratore e  impianti di videosorveglianza e all’impiego di guardie
                          nell’esercizio dell’attività di impresa – vieppiù se pubbli-  giurate. Per i primi, introducendo il più ampio e traspa-
                          ca – finalizzata all’utilità sociale.           rente dialogo con le rappresentanze sindacali dei lavo-
                                                                          ratori e l’utilizzo degli strumenti in forma leale trasparente
                          Questo vale sia nella protezione della vita e dell’incolu-  e per i secondi, in modalità espressa, il relativo divieto
                          mità del personale e dei terzi che anche occasionalmen-  come parte integrante dei capitolati speciali che rego-
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                          te si trovino nelle infrastrutture ENAV, in considerazione  lano gli appalti relativi ai servizi di vigilanza. Inoltre i
                          del cosiddetto “rischio criminoso” da considerare nelle  sistemi di protezione informatica, che possano prevedere
                          valutazioni analitiche proprie del D. Lgs. 81/2008 in  forme di verifica e controllo, sono coerenti con i principi
                          cui il datore di lavoro deve prevenire, elidere o mitigare  dell’art. 4 della L. 300/1970, come novellati dall’art. 23
                          qualunque rischio che possa interferire con i valori costi-  del D. Lgs. 151/2015, per i quali è data ampia e tra-
                          tuzionali della vita umana e dell’incolumità. Ma anche  sparente informativa al personale ed alle rappresentanze
                          quale logica estensione del concetto di “luogo di lavoro”,  sindacali. Una nota di rilevo è l’azione di coordinamento
                          a tutela del personale del Gruppo che opera in missio-  svolta con le Istituzioni. Infatti, in virtù della delicatezza
                          ne, in paesi potenzialmente pericolosi, in particolare per  del ruolo rivestito dal personale del Gruppo ENAV, esiste
                          gli effetti derivanti dall’instabilità politica, dalle azioni di  la necessità di rafforzare la protezione del lavoratore da
                          gruppi terroristici o anche per condizioni igienico-sanita-  qualsiasi fattore di natura esterna che possa essere con-
                          rie e di salute critiche.                       siderato rischio inerente alla prestazione lavorativa o sul
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